STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “PRO MEDA”

 

Preambolo

CONVENUTI i soci fondatori il 21 febbraio 2005 in assemblea costitutiva presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale per fondare l’associazione Pro Loco “Pro Meda”;

RICONOSCIUTE le radici della millenaria storia medese, che trae origine dal cenobio benedettino legato ai Santi Aimo e Vermondo e si sviluppa nei secoli fra permanere delle tradizioni e capacità di innovazione, caratterizzando le attività del borgo fino a trasformarlo in città operosa, tipica per la lavorazione artistica del legno e dell’arredo, riconosciuta per l’importanza di cittadini che nel tempo hanno dato lustro alla città per capacità operative, fede, cultura, arte e sport, e portato nel mondo il nome di Meda;

PERSUASI che la conoscenza della storia medese, unitamente alla promozione, tutela, valorizzazione e fruizione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, sociali ed artigianali del territorio e della comunità, contribuiscono alla crescita sociale;

RITENUTO necessario porre in essere ogni azione per perseguire tale scopo Hanno adottato il seguente statuto:

Art. 1 – COSTITUZIONE

L’associazione Pro Loco denominata “Pro Meda” è stata costituita in Meda in data 21 febbraio 2005 e il relativo atto costitutivo e lo statuto sono registrati presso il Pubblico Registro in Desio.

La Sede legale è stabilita dall’Assemblea dei Soci o, su mandato di questa, dal Consiglio di Amministrazione e l’eventuale trasferimento non comporta modifiche al presente Statuto

Art. 2- CARATTERISTICHE

L’associazione Pro Loco “Pro Meda” è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L’associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

L’associazione svolge l’attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionata.

Art. 3 – DURATA E LIMITI

La durata dell’associazione Pro Loco “Pro Meda” è illimitata.

L’associazione svolge la sua attività nel territorio del Comune di Meda. Per l’eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovracomunali essa può tuttavia operare anche fuori dal territorio comunale medese, previo accordo con le Pro Loco o con i Comuni interessati.

Art. 4 – SCOPI

Gli scopi istituzionali dell’associazione Pro Loco “Pro Meda” sono quelli di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed artigianali del territorio e della comunità medese, onde promuoverne la crescita sociale.

L’associazione può aprire e gestire un circolo per i propri soci.

In via esplicativa e non esaustiva rientra nei compiti dell’associazione Pro Loco “Pro Meda”:

a) svolgere opera di aggregazione delle persone che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell’associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

b) svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della comunità medese, diffondendone i risultati al fine della loro fruizione;

c) fare opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell’arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;

d) organizzare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva e favorendo gli scambi culturali;

e) operare per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alla realtà locale; tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;

f) sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica, rivolta sia all’ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l’istituzione di Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica;

g) promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

Art. 5 – SOCI E MODALITÀ DI ADESIONE

L’iscrizione all’associazione Pro Loco “Pro Meda” è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune.

Possono aderire all’associazione anche coloro che, non residenti, vogliano operare per il raggiungimento delle finalità statutarie, purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano nati a Meda;

b) siano stati residenti in Meda;

c) svolgano attività lavorativa in Meda;

d) abbiano particolari legami sociali, professionali e culturali con la città di Meda. Possono diventare soci dell’associazione anche coloro che hanno compiuto i quindici anni di età, i quali tuttavia partecipano alla vita sociale senza diritto di voto nelle assemblee e senza poter rivestire cariche sociali fino al compimento della maggiore età.

Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale hanno diritto:

1) di voto, nelle assemblee e per eleggere gli organi direttivi; purché maggiorenni;

2) a essere eletti alle cariche sociali, purché maggiorenni;

3) a ricevere le informazioni relative alla vita sociale;

4) a frequentare i locali dell’associazione;

5) a fruire dei servizi della Pro Loco;

6) a partecipare a tutte le sue attività.

La qualità di socio si perde per morosità per il mancato pagamento della quota associativa annuale e per indegnità.

In presenza di gravi motivi, elencati in modo tassativo al comma seguente, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’espulsione del socio dall’associazione per indegnità. Contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla notifica.

Fino alla decisione del Collegio dei Probiviri, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, l’efficacia del provvedimento è sospeso.

Il procedimento di espulsione per indegnità può essere avviato, sulla base di motivazioni esplicite e circostanziate, dagli organi sociali o anche da un singolo socio.

Sono da intendere quali gravi motivi che possono condurre all’espulsione i seguenti comportamenti:

a) mancato rispetto dello Statuto dell’associazione;

b) comportamenti gravemente contrari agli scopi statutari, tenuti anche al di fuori dell’associazione

c) comportamenti gravemente lesivi della dignità della persona, tenuti anche al di fuori dell’associazione;

d) mancato rispetto delle regole di civile convivenza fra i soci.

Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si ripropone e l’impegno di osservarne lo Statuto e i Regolamenti. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alla loro ammissione.

In assenza di un provvedimento di esplicito accoglimento entro il termine predetto le domande si intendono accolte.

Entro lo stesso termine di sessanta giorni le domande di iscrizione di coloro che sono stati già soci e sono stati espulsi dall’associazione per indegnità possono essere respinte dal Consiglio di Amministrazione sulla base di provvedimento adeguatamente motivato.

Le domande di coloro che non sono cittadini residenti in Meda ed hanno solamente il requisito di cui al presente articolo, primo comma, punto d) vengono accolte a discrezione del Consiglio di Amministrazione negli stessi termini di cui al comma precedente, che le accetta o le respinge con proprio provvedimento motivato che ha valore definitivo.

Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione Pro Loco “Pro Meda”:

– l’Assemblea dei Soci

– il Presidente

– il Vice Presidente

– il Segretario

– il Tesoriere

– il Consiglio di Amministrazione

– il Collegio dei Revisori dei Conti

– il Collegio dei Probiviri.

Ogni socio non può far parte contemporaneamente di più organi elettivi.

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con altre cariche politico-amministrative, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.

Le elezioni degli organi sociali avvengono solamente sulla base di libere candidature individuali.

I componenti degli organi sociali sono rieleggibili. Hanno diritto di voto e ad essere eletti alle cariche sociali tutti i soci che hanno compiuto il 18° anno di età e in regola con il pagamento della quota associativa alla data delle elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, al di fuori degli organi previsti dallo Statuto e regolandone il funzionamento, commissioni di lavoro, anche temporanee, per specifiche attività o materie, alle quali partecipano i soci indipendentemente dall’appartenenza agli organi dell’associazione.

Art. 7 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’associazione, è composta da tutti gli aderenti che hanno compiuto il 18° anno di età e risultanti in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno in cui l’Assemblea viene convocata.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 28 febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Inoltre, sia in sede “ordinaria” che “straordinaria” è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da almeno la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione in carica, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In sede “ordinaria” l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

In sede “straordinaria” l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Sia in prima convocazione che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle assemblee sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

È vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a una e non sono ammessi voti per corrispondenza.

Normalmente l’Assemblea vota per alzata di mano.

Su decisione dell’Assemblea stessa e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente sceglie tre scrutatori tra i soci presenti.

In tutte le votazioni degli organi sociali coloro che si astengono concorrono alla validazione del quorum necessario per la loro regolarità.

Gli astenuti non si computano tuttavia fra i votanti ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’assunzione delle decisioni.

Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo di un terzo dei seggi da assegnare. In sede “ordinaria” all’Assemblea spettano i seguenti compiti: provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’entità delle annuali quote associative; delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione deliberando sui bilanci preventivi e sulle relative relazioni programmatiche che li accompagnano; deliberare sui bilanci consuntivi; approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione; deliberare sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;- deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

In sede “straordinaria” all’Assemblea spettano i seguenti compiti: deliberare sulle modifiche del presente Statuto; deliberare, secondo le modalità di cui al successivo art. 17, sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio; deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Sia l’Assemblea “Ordinaria” quanto quella “Straordinaria” è convocata con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci con i mezzi ritenuti più idonei a informare e comunque almeno con affissione nella sede sociale e mediante manifesti murali da affiggersi nei termini indicati.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori qualora vi siano state votazioni a scrutinio segreto. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati previa affissione nella Sede Sociale.

Art. 8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione Pro Loco “Pro Meda” di fronte a terzi e anche in giudizio.

Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conferisce sia a Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno nel corso della prima riunione. In caso di delega, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere di Amministrazione con maggiore anzianità di associazione.

Al Presidente, sulla base delle deliberazioni emanate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l’attività compiuta, compete l’ordinaria amministrazione dell’associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all’Assemblea dei Soci, corredando detta documentazione di idonee relazioni.

Ove in corso di mandato intenda rinunciare al proprio incarico il presidente dovrà darne per iscritto tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, competente ad esprimersi a maggioranza circa l’accettazione o meno delle dimissioni. Detta rinuncia ha comunque effetto solo dopo la nomina del subentrante da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno nel corso della sua prima riunione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni fino alla nomina del successore.

Art. 10 – IL SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del suo seno o dell’Associazione, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché del libro degli aderenti all’associazione.

Nel caso in cui non sia consigliere o socio, il segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Art. 11 – Il TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone – dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

Il Tesoriere può amministrare un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo e provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’associazione Pro Loco “Pro Meda” è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri dispari, stabilito fra un minimo di sette e un massimo di nove membri, a scelta dell’Assemblea su proposta dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Un posto di consigliere nel Consiglio di Amministrazione, compreso fra quelli stabiliti per la sua composizione, è riservato al Sindaco pro tempore del Comune di Meda o all’Assessore da questo delegato per l’ambito di funzioni più affine agli scopi dell’associazione.

La durata del mandato, anche nel caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, inizia con l’insediamento del nuovo Sindaco e dura per la durata del mandato. Il sindaco o l’Assessore Delegato non può rivestire la carica di Presidente o Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni e i consiglieri sono rieleggibili.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.

In caso di dimissioni o decesso o impedimento permanente di un membro del Consiglio di Amministrazione subentra il Socio che nell’ultima Assemblea elettiva ha riportato il maggior numero di voti.

Nel caso di due o più Soci a parità di voti la scelta cadrà sul Socio che vanta maggiore anzianità di iscrizione all’associazione.

In mancanza di questo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a cooptare un nuovo membro sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea Ordinaria.

In caso di dimissioni o impedimento permanente della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede a nuove elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia concordata una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati almeno cinque giorni prima a mezzo del normale servizio postale o della posta elettronica.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.

I verbali riportano in sintesi le decisioni, salvo che non sia richiesto dai consiglieri la stesura integrale dei propri interventi, e copia di essi viene affissa nei locali della sede per conoscenza fra i soci.

Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti comunque assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea fra i Soci. Insieme ai membri effettivi vengono eletti due supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo. Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente dell’Associazione Pro Loco, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’associazione.

Può eseguire verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi delle spese e delle entrate, nonché eventuali scostamenti dai bilanci approvati, e con apposite relazioni collegiali, riferire al Consiglio di Amministrazione.

I bilanci preventivi e consuntivi sono accompagnati da relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti attestanti la loro regolarità contabile e finanziaria.

Art. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni e si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea fra i Soci. Insieme ai membri effettivi vengono eletti due supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.

Il Collegio dei Probiviri giudica sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di espulsione.

Il collegio decide altresì sui conflitti di attribuzione fra gli organi sociali, sulla osservanza delle norme statutarie e sulla loro corretta applicazione.

Il collegio decide sulla base di ricorsi degli organi interessati o dei soci che hanno un diretto interesse e assume le proprie decisioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 5, entro 60 giorni dal ricevimento dei ricorsi. I soci e gli organi sociali si conformano immediatamente alle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 15 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione Pro Loco “Pro Meda” trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:

a) dalle quote associative annualmente stabilite;

b) da eventuali contributi straordinari liberamente versati dagli associati;

c) dagli avanzi netti di gestione;

d) dal ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente e da altre iniziative promozionali compatibili con le finalità sociali finalizzate al proprio finanziamento;

e) dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo e dai loro frutti;

f) dai contributi dei privati;

g) dai contributi dello Stato, del Comune e da altri Enti o Istituzioni pubbliche;

h) da rimborsi o corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

i) da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive .

L’adesione all’associazione Pro Loco “Pro Meda” non comporta per i soci obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota sociale annua stabilita.

Le quote associative e le libere elargizioni di cui al primo comma sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall’associazione stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Il versamento di quote associative e libere elargizioni non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 16 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L’esercizio finanziario dell’Associazione Pro Loco “Pro Meda” si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivi e consuntivi, accompagnati da idonee relazioni contabili e finanziarie del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti, sono redatti in termini finanziari e vengono approvati dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio preventivo è accompagnato da apposita relazione programmatica del Presidente, oggetto di contestuale approvazione da parte dell’assemblea.

Il Bilancio Consuntivo è accompagnato da apposito documento circa la situazione patrimoniale dell’Associazione.

Dal documento devono risultare la situazione patrimoniale dell’associazione, i beni soggetti ad ammortamento, i contributi e i lasciti ricevuti nell’esercizio di riferimento.

I bilanci da approvare, con i relativi documenti di accompagnamento, vengono messi a disposizione dei soci per la loro visione presso la Sede dell’associazione negli orari di apertura nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.

I bilanci approvati sono a disposizione dei soci che ne possono richiedere la consultazione in qualunque momento.

Art. 17 – AVANZI DI GESTIONE

L’Associazione Pro Loco “Pro Meda” non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali comunque denominati. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della L’Associazione Pro Loco “Pro Meda” non potrà essere pronunciato che dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, che delibererà in unica convocazione a maggioranza qualificata con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea decide nella stessa seduta, a maggioranza dei votanti, della liquidazione dei beni.

I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di altri Enti pubblici sono devoluti ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero ad ente od organismo turistico eventualmente subentrante o – in difetto – alla civica amministrazione medese.

Gli altri beni, ed eventualmente il loro ricavato da vendita o asta fra i soci, sono devoluti ad associazioni di volontariato o a enti che operano in Meda nel campo dell’assistenza e della beneficenza.

Art. 19 – REGOLAMENTI INTERNI

Norme particolari di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere adottate con regolamenti interni approvati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – REGOLAMENTI INTERNI

Norme particolari di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere adottate con regolamenti interni approvati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.